Il decreto legislativo n 626 del 19/8/1994 integrato e modificato dal D.L. 242/96 e' la legge con cui in Italia si da' attuazione alle direttive europee sulla salute e sicurezza del lavoro definendo diritti e obblighi su:
- caratteristiche dei luoghi di lavoro
- attrezzature di lavoro
- dispositivi di protezione individuale
- sollevamento e movimentazione dei carichi pesanti
- impiego di videoterminali ed apparecchiature assimilabili
- agenti cancerogeni e biologici
- informazione e formazione

Questa legge tutela tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, e prevede l'obbligo per i datori di lavoro di istituire il "Servizio di prevenzione e protezione", di realizzare la sorveglianza sanitaria nominando a tale scopo il medico competente e di attuare la valutazione dei rischi.

I rappresentanti eletti devono frequentare un corso di formazione di almeno 32 ore il cui programma comprende:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro
- conoscenze generali i sui rischi dell 'attivita' e sulle relative misure di prevenzione e protezione
- metodologia sulla valutazione del rischio
- metodologie minime delle comunicazioni

Per espletare i propri compiti ogni rappresentante ha diritto a almeno 40 ore annue di permesso retribuito.

I rappresentanti per la sicurezza, che hanno come diretto interlocutore per l'Amministrazione il responsabile del servizio di prevenzione, hanno il compito di:
- consultare il rapporto di valutazione dei rischi e le documentazioni aziendali e di ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- accedere ai luoghi di lavoro ed essere consultati su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa lo prevede
- formulare in sede di commissioni proposte e opinioni pretendendo che siano messe a verbale
- promuovere l'elaborazione, l' individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare salute e integrita' fisica dei lavoratori.
- segnalare alle autorita' competenti le contravvenzioni alle norme del D.Lgs. 626/94: le sanzioni per tal i reati sono pecuniarie e, in caso di particolare gravita', anche detentive.