ACCORDO SINDACALE

Integrazione stipendiale a favore dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

 

Visto il CCNL 1994-1997 ed in particolare l’art.51;

Considerato che ai collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre in servizio alla data di entrata in vigore del predetto CCNL è stato conservato, ai sensi dell’articolo 51, comma 11°, il trattamento economico in godimento, assommante a lire 29.000.000 complessive annue lorde, oltre gli eventuali assegni per il nucleo familiare, per 500 ore di attività per anno accademico, previsto dal regolamento di Ateneo per Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 51, comma 5°, del c.c.n.l., il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all’esperienza acquisita;

Considerato che in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto non è stata affrontata la materia relativa ai Collaboratori ed Esperti Linguistici;

Considerato opportuno, in attesa degli accordi che in proposito verranno assunti a livello di contrattazione nazionale, incrementare il trattamento economico fondamentale;

Considerato che per l’anno 2000 sono stati previsti nel bilancio di Ateneo, appositi fondi quale incentivo a favore dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;

 

Le parti convengono quanto segue:

 

  1. per l’anno 2001:
    1. attribuire l’integrazione retributiva di lire 5000 orarie, per un importo complessivo di L 31.500.000 annui lordi per 500 ore di attività per anno accademico, ai collaboratori ed esperti linguistici con meno di 4 anni di anzianità di servizio;
    2. attribuire l’integrazione retributiva di lire 8000 orarie, per un importo complessivo di L 33.000.000 annui lordi per 500 ore di attività per anno accademico, ai collaboratori ed esperti linguistici con più di 4 anni di anzianità di servizio.

  2. per gli anni 1999 e 2000:
  3. attribuire un’integrazione retributiva forfetaria del 50% rispetto all’integrazione concordata per l’anno 2001.

  4. La corresponsione degli arretrati avverrà in un’unica soluzione alla data di decorrenza dell’integrazione stipendiale nel trattamento fondamentale.

 

Trento, 17 luglio 2001

 

 

La Delegazione di parte pubblica La Delegazione di parte sindacale

OO.SS.

 

 

 

 

R.S.U.