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23 marzo 2005:
il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul
reclutamento, segue il relativo testo NON CONFERMATO (pubblicheremo
quello definitivo non appena disponibile).
DECRETO LEGISLATIVO: Riordino della disciplina concernente il reclutamento
dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge
4 novembre 2005, n. 230.
Schema di decreto legislativo concernente:
"RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI"
Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'articolo 1, commi
5, 23 e 24;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del
Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei Rettori delle
università italiane;
Acquisito il parere della competenti commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica:
EMANA
Il seguente decreto legislativo
Schema di decreto legislativo
Art. 1
Definizioni
Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;
c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori
scientifico-disciplinari;
d) per giudizi idoneativi le procedure per il conseguimento delle idoneità
scientifica nazionale;
e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.
Art. 2
Oggetto
Il presente decreto legislativo disciplina il reclutamento dei professori
universitari.
Art. 3
Idoneità scientifica nazionale
1. L'idoneità scientifica nazionale si consegue all'esito di procedure
bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e per ciascuna fascia
dei professori ordinari e dei professori associati.
2. L'idoneità scientifica è attribuita per la fascia dei professori
ordinari e per la fascia dei professori associati rispettivamente a coloro
che possiedono i requisiti di cui all'articoli 41 e 42 del Decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980,n. 382.
3. Il possesso della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito
necessario per la partecipazione alle procedure di reclutamento dei professori
universitari di cui all'articolo 14 e non comporta diritto all'accesso al
ruolo dei professori universitari.
Art. 4
Numero massimo di idoneità scientifiche
1. Il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità
scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore è pari
al numero di posti da coprire indicato dalle università, per cui è
garantita la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato
di una quota non superiore al 40 per cento.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno le università
comunicano al Ministero il numero di posti di professore ordinario e associato
che intendono coprire, definito sulla base della programmazione approvata
dal Ministero, di cui all'art. 1 ter, lettera e) del decreto legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei
limiti di spesa di cui all'art 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n.
449.
3. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, definisce le quote di incremento
nei limiti di cui al comma 1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun
settore, tenendo conto della programmazione di cui al comma 2 e del numero
di idonei nelle precedenti procedure non ancora chiamati, ai sensi dell'articolo
1, comma 6, ultimo periodo, della legge.
Art. 5
Quote riservate per la fascia dei professori ordinari
1. Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari è
riservata una quota pari al 25 per cento, aggiuntiva rispetto al numero massimo
di soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ai professori associati con un'anzianità
di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come
professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso
o in settori affini. Nelle prime due tornate la predetta quota di incremento
è elevata ai sensi dell'articolo 15 comma 1.
Art. 6
Quote riservate per la fascia dei professori associati
1. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia
dei professori associati è riservata una quota pari al 15 per cento,
aggiuntiva rispetto al numero massimo di soggetti di cui all'articolo 4, comma
1, ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento,
nonché ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni
di insegnamento nei corsi di studio universitari anche ai sensi dell'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed
è riservata una ulteriore quota aggiuntiva dell'1 per cento rispetto
al numero massimo di soggetti di cui all'art. 4 comma 1 ai tecnici laureati
già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità
per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle
commissioni esaminatrici.
2. Nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per la fascia
degli associati, la quota d'incremento è elevata ai sensi dell'articolo
15, comma 2.
Art. 7.
Liste di commissari nazionali
1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo
8, per ciascun settore e per ciascuna fascia è costituita ed è
rinnovata ogni due anni una lista di commissari nazionali non immediatamente
rieleggibili, mediante elezioni indette con decreto del Ministro. Le elezioni
sono indette entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando e terminano
entro quindici giorni dalla data di indizione.
2. L' elettorato attivo è attribuito, per ciascun settore, per la corrispondente
fascia, ai professori ordinari e associati non confermati e confermati afferenti
allo stesso settore. L'elettorato passivo è attribuito per ciascun
settore, per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori
associati confermati nel rispetto delle incompatibilità previste dalla
normativa vigente.
3. Il Ministero definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone
la pubblicità per via telematica. Le opposizioni agli elenchi provvisori
sono presentate al Ministero non oltre il quindicesimo giorno antecedente
l'inizio delle elezioni. Il Ministero decide nei successivi dieci giorni ai
fini della determinazione degli elenchi definitivi.
4. Ogni elettore esprime una sola preferenza. Risultano eletti e sono inseriti
nelle liste coloro che hanno ottenuto almeno cinque voti. Ogni lista deve
essere formata da almeno venti componenti. Nel caso che non venga raggiunto
tale numero, si procede progressivamente al sorteggio tra coloro che hanno
ottenuto rispettivamente 4, 3,2,1 e 0, voti fino a concorrenza del numero
di venti. Ove il settore sia costituito da un numero di docenti inferiore
a venti, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore,
ed è integrata fino a concorrenza del numero di venti da appartenenti
a settori affini, mediante sorteggio.
5. Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche validate,
assicurando l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza
del voto. Le liste risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi
precedenti sono costituite con decreto del Ministro reso pubblico per via
telematica entro quindici giorni dal termine delle elezioni.
6. La eventuale sostituzione, per qualunque causa, dei professori inseriti
nelle liste è effettuata mediante sorteggio con le modalità
di cui al comma 4.
Art. 8.
Commissioni di valutazione
1. La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore
è composta da cinque commissari nazionali sorteggiati secondo modalità
telematiche dalla lista di cui all'articolo 7.
2. Per i giudizi idoneativi da professore ordinario la commissione è
composta da cinque professori ordinari.
3. Per i giudizi idoneativi da professore associato la commissione è
composta da tre professori ordinari e due associati.
4. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione
giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate
e documentate e hanno effetto solo dopo l'accettazione da parte del Ministro.
5. In ogni caso in cui sia necessario sostituire uno o più componenti
delle commissioni giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio
con le modalità di cui al comma 1.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle commissioni
già compiuti prima della sostituzione.
7. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di nomina
delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall'articolo 9
del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Ministro, da parte dei
candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque
dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
8. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della commissione
non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 9
Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale
si svolgono presso le università, individuate per ciascun settore e
ciascuna fascia, attraverso sorteggio entro una lista di università
idonee, definita dal Ministero per ciascuna macroarea di cui al Decreto del
Ministro 4 ottobre 2000 e successive modificazioni e aggiornata ogni tre anni,
su proposta della Conferenza dei rettori delle università italiane
(CRUI). L'elenco delle predette sedi è inserito nel decreto di cui
all'articolo 3, comma 1.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture
e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure.
3. Gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico
dell'ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si tiene
conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
Art. 10
Lavori delle commissioni di valutazione
1. Le commissioni giudicatrici, insediatesi presso le università in
cui si espleta il giudizio idoneativo, al fine di procedere alla valutazione
comparativa dei candidati accedono per via telematica alla lista delle domande,
all'elenco delle produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa documentazione,
inerenti il concorso in oggetto, presentate ai sensi dell'articolo 13, comma
3. Per garantire la riservatezza dei dati presentati l'accesso avviene tramite
password consegnata al Presidente della Commissione dal responsabile del procedimento
di cui all'articolo 13, comma 4.
2. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure
per la valutazione comparativa dei candidati facendo riferimento, ove possibile,
a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale quali impact
factor e citation index. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio
al responsabile del procedimento di cui all'articolo 13, comma 4, il quale
ne assicura la pubblicità almeno 7 giorni prima della prosecuzione
dei lavori della commissione.
3. Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e
il merito complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione
i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica,
comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonchè
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori
in collaborazione;
c) la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
d) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese
nel settore per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche
interdisciplinari che le comprendano;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni
e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
f) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione
all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.
4. Il giudizio delle commissioni sulla produzione scientifica, sui titoli
e sul merito complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento
ai criteri di cui al comma 2.
5. Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli
nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati
sostengono una prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata.
Il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella
lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.
6. Nei giudizi per la fascia di professore ordinario i candidati che non rivestano
la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica, che concorre
alla valutazione complessiva.
7. La prova didattica e la discussione sulla produzione scientifica sono pubbliche.
8. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 6 mesi dalla
data di pubblicazione dell'avviso di nomina. Per comprovati ed eccezionali
motivi, su richiesta del presidente della commissione, il Ministro può
concedere per una sola volta una proroga del termine non superiore, comunque,
a due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini suindicati,
il Ministro sostituisce l'intera commissione, ovvero i commissari cui sia
imputabile il ritardo, con le modalità di cui all'articolo 8, assegnando
un nuovo termine per la conclusione dei lavori non superiore a sei mesi. I
commissari cui è imputabile il ritardo non possono far parte delle
commissioni giudicatrici per i successivi due giudizi idoneativi consecutivi.
9. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Le commissioni redigono i verbali delle singole riunioni di cui sono parte
integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
10. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa con
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti
meritevoli della idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici
di cui all'articolo 4.
Art. 11
Controllo di legittimità degli atti
1. Gli atti redatti dalle commissioni, di cui all'articolo 10, comma 9, sono
consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori ai competenti uffici
del Ministero che provvede a trasmetterli al CUN per il parere di legittimità.
2. Ove il CUN non si pronunci entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi
si prescinde dal parere.
3. Nel caso in cui siano formulati rilievi di legittimità il Ministero
riconvoca la commissione per un riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta
giorni.
4. Dopo il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN
che si pronuncia entro il termine di 30 giorni, decorso il quale si prescinde
dal parere.
5. Gli atti sono approvati con decreto dirigenziale e resi pubblici anche
per via telematica.
Art. 12
Idoneità: durata e limiti di ammissibilità ai giudizi
1. Per i fini di cui all'articolo 14, la durata dell'idoneità scientifica
nazionale è di quattro anni dal suo conseguimento.
2. Coloro che partecipano a tre procedure idoneative consecutive e non conseguono
l'idoneità non sono ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso
settore o per i settori affini.
Art. 13
Bandi di indizione dei giudizi idoneativi
1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1 è pubblicato dal Ministero
entro il 31 ottobre di ogni anno mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
e reso disponibile per via telematica. E' data priorità ai settori
per i quali non siano stati banditi giudizi idoneativi negli ultimi 5 anni.
Per ciascun settore deve comunque essere bandito un posto di idoneo per quinquennio
per ciascuna fascia. Il decreto stabilisce altresì le modalità
e i tempi non inferiori a trenta giorni, per la presentazione delle domande,
in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione
amministrativa.
2. La partecipazione ai giudizi idoneativi è libera, senza limitazione
in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.
3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli e produzione
scientifica si effettua anche per via telematica, presso il Ministero con
una procedura validata. L'elenco delle pubblicazioni non disponibili in via
telematica è redatto dai candidati e allegato alle domande di partecipazione.
Le predette pubblicazioni sono trasmesse dagli stessi candidati ai componenti
delle Commissioni giudicatrici.
4. Per ciascuna procedura idoneativa è nominato ai sensi degli articoli.
4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento
che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente,
ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal
presente decreto legislativo.
Art. 14
Procedure per la chiamata dei professori universitari
1. Le università disciplinano con propri regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168 le procedure selettive
per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell'art.
1, comma 6, della legge, assicurando la valutazione comparativa dei candidati
e la pubblicità degli atti.
2. Il provvedimento di indizione della selezione può indicare, quale
elemento di valutazione del candidato, particolari tipologie di impegno scientifico
o didattico. Di tale provvedimento è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Alla valutazione dei candidati provvede il consiglio della facoltà
interessata ovvero della struttura didattica di ciascun ateneo, competente
alla chiamata dei professori universitari. La nomina del docente prescelto
è disposta con decreto rettorale.
Art. 15
Norme transitorie
1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei
professori ordinari, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma 1,
è elevata al 100 per cento.
3. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia
dei professori associati, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma
1, è elevata al 100 per cento.
Materiali ante-2005: