2.2. - Predisposto il Decreto Interministeriale
sulla sicurezza nelle Universita'
In data 9 maggio 1997 e' stata consegnata dal MURST la bozza di
decreto interministeriale riguardante l'applicazione del D.Lgs.
626/94 corretto dal 242.
A una prima lettura, il giudizio che ne scaturisce non e'
sicuramente positivo, poiche' il provvedimento non e'
l'applicazione del 626 nelle Universita' ma una personale
interpretazione della Commissione ministeriale che lo ha
predisposto.
Il documento e' pieno di trovate fantasiose tra le quali se ne
citano le piu' eclatanti:
All'art. 1 si trova una lista di 17 punti che identificherebbero
la specificita' dell'Universita' in merito alla sicurezza.
Sembrano normali condizioni di rischio che si presentano in tutti
i luoghi di lavoro con struttura complessa, al pari degli Enti di
ricerca pubblici e privati. Si afferma che l'attivita' di
ricerca, proprio per la sua natura sperimentale ed innovativa,
non puo' rientrare nell'ambito della normativa citata, ovvero chi
svolge attivita' di ricerca e' impossibilitato a valutarne i
rischi possibili.
Altro elemento abbastanza fantasioso e' presente nell'art. 2 ove
si parla di rischio irrilevante e non irrilevante. Non si
incontra in nessun testo e men che meno nel 626 questa sottile
distinzione. La 626 impegna a verificare i rischi, che sono tutti
per natura rilevanti, e cio' e' stabilito dal Documento di
valutazione dei rischi redatto dal Datore di lavoro con il
contributo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e del Medico Competente, e non certo dal Responsabile
della didattica e della ricerca.
In merito al Datore di lavoro e' sorprendente come si siano
inventati gli artt. 3 e 4. Il primo, guarda caso, lascia al
Rettore tutta una serie di prerogative di potere quali la nomina
del medico competente, la istituzione di un servizio centrale di
prevenzione e protezione...detto cio' senza assumere nessuna
responsabilita' sanzionabile, le quali responsabilita' le
troviamo nell'art. 4 ove si prala di Datore di lavoro. Allora o
il Rettore assume e esercita la funzione di Datore di lavoro
oppure no. Riteniamo che questi due articoli rappresentino i
reali interessi dei Rettori nei confronti del D.Lgs. 626: si
mantiene il potere senza responsabilita'.
Stravagante e' altresi' l'art. 8 - ove si parla di RLS con la
precisazione che le attribuzioni di questa figura saranno
individuate da appositi regolamenti - nonche' la parte finale che
fissa in 9 mesi dalla pubblicazione del decreto l'applicazione
come se il 626 e il 242 non siano gia' entrati in vigore da 6
mesi.
F/to C. Cagnoli
Dal fax del Nazionale n. 19 -16 Maggio-