Considerazioni sul D. Interministeriale.

2.2. - Predisposto il Decreto Interministeriale

sulla sicurezza nelle Universita'

In data 9 maggio 1997 e' stata consegnata dal MURST la bozza di

decreto interministeriale riguardante l'applicazione del D.Lgs.

626/94 corretto dal 242.

A una prima lettura, il giudizio che ne scaturisce non e'

sicuramente positivo, poiche' il provvedimento non e'

l'applicazione del 626 nelle Universita' ma una personale

interpretazione della Commissione ministeriale che lo ha

predisposto.

Il documento e' pieno di trovate fantasiose tra le quali se ne

citano le piu' eclatanti:

All'art. 1 si trova una lista di 17 punti che identificherebbero

la specificita' dell'Universita' in merito alla sicurezza.

Sembrano normali condizioni di rischio che si presentano in tutti

i luoghi di lavoro con struttura complessa, al pari degli Enti di

ricerca pubblici e privati. Si afferma che l'attivita' di

ricerca, proprio per la sua natura sperimentale ed innovativa,

non puo' rientrare nell'ambito della normativa citata, ovvero chi

svolge attivita' di ricerca e' impossibilitato a valutarne i

rischi possibili.

Altro elemento abbastanza fantasioso e' presente nell'art. 2 ove

si parla di rischio irrilevante e non irrilevante. Non si

incontra in nessun testo e men che meno nel 626 questa sottile

distinzione. La 626 impegna a verificare i rischi, che sono tutti

per natura rilevanti, e cio' e' stabilito dal Documento di

valutazione dei rischi redatto dal Datore di lavoro con il

contributo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione e del Medico Competente, e non certo dal Responsabile

della didattica e della ricerca.

In merito al Datore di lavoro e' sorprendente come si siano

inventati gli artt. 3 e 4. Il primo, guarda caso, lascia al

Rettore tutta una serie di prerogative di potere quali la nomina

del medico competente, la istituzione di un servizio centrale di

prevenzione e protezione...detto cio' senza assumere nessuna

responsabilita' sanzionabile, le quali responsabilita' le

troviamo nell'art. 4 ove si prala di Datore di lavoro. Allora o

il Rettore assume e esercita la funzione di Datore di lavoro

oppure no. Riteniamo che questi due articoli rappresentino i

reali interessi dei Rettori nei confronti del D.Lgs. 626: si

mantiene il potere senza responsabilita'.

Stravagante e' altresi' l'art. 8 - ove si parla di RLS con la

precisazione che le attribuzioni di questa figura saranno

individuate da appositi regolamenti - nonche' la parte finale che

fissa in 9 mesi dalla pubblicazione del decreto l'applicazione

come se il 626 e il 242 non siano gia' entrati in vigore da 6

mesi.

F/to C. Cagnoli

Dal fax del Nazionale n. 19 -16 Maggio-