INFO-SICUREZZA
A cura di Adolfo Di Corrado
Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori
IMPORTANZA DEL LAVORO AL VDT
Il D.Lgs. 626/94 recepisce otto direttive comunitarie: una direttiva
"quadro" di carattere generale, per tutti i luoghi di lavoro, e sette
direttive "particolari" su specifiche attività lavorative, nelle quali
vengono date alcune linee guida.
La direttiva "particolare" che ci riguarda è la 270 del 1990, che detta
"prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività
lavorative svolte su attrezzature munite di VDT"; le sue indicazioni
vengono recepite nel titolo VI, artt. dal 50 al 59, e nell'allegato VII;
l'obbligo di adeguamento è slittato al 1deg. gennaio 1997, tranne che per
alcune eccezioni, il cui obbligo di adeguamento era entro il 1deg. luglio
1996. L'allegato VII, per un errore materiale, risultava solo parzialmente
trascritto rispetto alla direttiva di riferimento, con il decreto
integrativo ora integralmente trascritto e vigente (D.Lgs.242/96).
Esso detta prescrizioni minime, o meglio: linee guida, relative oltre che
alle attrezzature, anche all'ambiente (spazio, illuminazione, riflessi e
abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità), nonchè all'interfaccia
elaboratore - uomo.
In realtà, le prescrizioni minime in materia di lavoro al VDT, sono una
parte abbastanza marginale rispetto agli altri argomenti trattati nel
decreto 626 come, per esempio l'edilizia, la prevenzione incendi, gli
impianti chimici.
Tuttavia l'uso del videoterminale ä un argomento per noi di grande
interesse perchè affronta nel dettaglio un discorso di prevenzione sempre
più attuale.
Il principale aspetto innovativo del 626/94, che si occupa di luoghi di
lavoro ubicati all'interno dell'azienda, è la filosofia di provenienza
comunitaria racchiusa nel concetto di "valutazione".
Il datore di lavoro è tenuto, ad esempio, a: osservare le misure generali
di tutela (art 3), effettuare la valutazione dei rischi (art 4, 52), in
particolare per i VDT i rischi per la vista, per la postura e
l'affaticamento fisico e mentale, per le condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale; il datore di lavoro ä tenuto inoltre ad adottare misure
appropriate per ovviare ai rischi.
Qui il 626/94 introduce una sanzione con arresto da tre a sei mesi o
ammenda da tre a otto milioni, ora leggermente variate con il 242/96. La
direttiva comunitaria ha un approccio diverso: non contempla sanzioni
penali, contenute invece nei nostri decreti presidenziali nazionali 547
del'55 e 303 del '56 e ora nel D.Lgs. 626/94.
CONFORT
Il Decreto intende per lavoratore al VDT colui che utilizza una
attrezzatura munita di VDT in modo sistematico e abituale, per almeno
quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le "interruzioni" (versione
del 242/96 che sostituisce il termine "pause", all'art. 51.1 del decreto
626/94).
Già l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel corso dei lavori di Alma
Ata del 1978, riconosceva che la salute non è riferibile ai fatti solamente
funzionali, in quanto non si identifica con la pura e semplice assenza di
malattia, ma con il benessere psicofisico globale. Il decreto 626 recepisce
questo aspetto innovativo della concezione della salute intesa come
benessere e non come assenza di malattia (art.3.f e 53). Il datore di
lavoro deve infatti assegnare le mansioni al VDT (art 53) anche secondo una
distribuzione del lavoro che consente di evitare il pió possibile la
monotonia (un aspetto importante riguarda la pausa minima prevista di 15
minuti ogni 120 di applicazione al VDT - art 54.3).
PROGETTAZIONE
A carico dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori,
noleggiatori, vi è l'obbligo di rispettare i principi generali di
prevenzione al momento delle scelte progettuali e tecniche (art.6) comprese
quindi le scelte relative a sedie, tavoli, tastiere.
INCONVENIENTI
I principali inconvenienti legati all'uso di VDT possono essere per tutti
la fatica visiva e i disturbi muscolo-scheletrici. Essi possono essere
prevenuti non solo con l'utilizzazione di ambienti e attrezzature
ergonomicamente valide, ma anche con comportamenti adeguati da parte degli
utilizzatori.
LE CAUSE
Le principali cause dei disturbi oculo-visivi sono le condizioni ambientali
sfavorevoli di luce e di aria: l'eccesso o l'insufficienza di illuminazione
generale, la presenza di riflessi sulle superfici lucide, l'abbagliamento
dovuto a finestre o a fonti di luce artificiale non adeguatamente
schermata, la presenza di superfici di colore intenso (dal bianco al nero),
la cattiva qualità dello schermo.
Altre condizioni ambientali sfavorevoli possono essere l'inquinamento
dell'aria interna dato ad esempio da impianto di condizionamento poco
efficiente o l'eccessiva secchezza dell'aria, rumorosità.
Un'altra causa di inconvenienti alla vista sono le condizioni fisiche
quali la presenza di difetti visivi precedenti al lavoro al VDT, non
idoneamente curati, e l'impegno visivo statico, ravvicinato e protratto.
INTERVENTI
In base alle linee guida dell'allegato VII e a recenti studi, per prevenire
i disturbi visivi il tavolo per il lavoro al VDT deve avere una superficie
opaca di colore chiaro, non bianco e non violento; la superficie dello
schermo deve essere ad angolo retto rispetto alla superficie delle
finestre, la luce naturale deve essere regolabile con veneziane, accessori
quali la lampada da tavolo, utile per integrare l'illuminazione generale,
deve essere schermata e non provocare riflessi.
Per prevenire disturbi muscolo-scheletrici si adotteranno alcuni criteri
ovvi ma che è utile ricordare.
Per esempio, un comune sedile da lavoro ergonomico deve essere stabile,
ben regolabile in posizione seduta, ben dimensionato, confortevole e
pratico (basamento antiribaltamento; sedile e schienale ben sagomati, con
consistente imbottitura semirigida, rivestimento traspirante; altezza del
sedile regolabile; schienale medio-alto regolabile in altezza e in
inclinazione e con supporto lombare), con braccioli e deve permettere
all'utilizzatore una certa libertà di movimento.
Un accessorio quale il poggiapiedi è utile per scaricare la tensione delle
gambe e utilissimo per garantire l'appoggio dei piedi alle persone di
piccola taglia: dovrà essere mobile, inclinato, antisdrucciolo, meglio se
regolabile in altezza.
Ora, non è detto che, se una persona non è in possesso di questo tipo di
sedile, sia stata torteggiata. Tra le altre cose bisogna "valutare"
l'impegno temporale dedicato al VDT.
Se volete altre notizie al riguardo, pió specificatamente sulla normativa,
potete mandare le Vs. richieste a:
Adolfo Di Corrado
Dip.Ing.Materiali
Mesiano
tel. 2404-05
fax 1977
In libreria:
"Sicurezza e igiene nel lavoro d'ufficio"
Normativa aggiornata con D.Lgs.242/96, Edizioni ISA
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Weekly message:
"...e ti chiedo:
ti piacerebbe creare un sole
e l'indomani avere i vermi
che dentro e fuori ti scivolano tra le dita?"
da "Scholfield Huxley" di E.L. Masters
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Claudio Della Volpe
Physical Chemistry Researcher
Univ. of Trento - Dept. of Materials Eng.
Polymer and Composite Lab.
Via Mesiano 77
38050 Trento (I)
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