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INFO-SICUREZZA

A cura di Adolfo Di Corrado

Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori

IMPORTANZA DEL LAVORO AL VDT

Il D.Lgs. 626/94 recepisce otto direttive comunitarie: una direttiva

"quadro" di carattere generale, per tutti i luoghi di lavoro, e sette

direttive "particolari" su specifiche attività lavorative, nelle quali

vengono date alcune linee guida.

La direttiva "particolare" che ci riguarda è la 270 del 1990, che detta

"prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività

lavorative svolte su attrezzature munite di VDT"; le sue indicazioni

vengono recepite nel titolo VI, artt. dal 50 al 59, e nell'allegato VII;

l'obbligo di adeguamento è slittato al 1deg. gennaio 1997, tranne che per

alcune eccezioni, il cui obbligo di adeguamento era entro il 1deg. luglio

1996. L'allegato VII, per un errore materiale, risultava solo parzialmente

trascritto rispetto alla direttiva di riferimento, con il decreto

integrativo ora integralmente trascritto e vigente (D.Lgs.242/96).

Esso detta prescrizioni minime, o meglio: linee guida, relative oltre che

alle attrezzature, anche all'ambiente (spazio, illuminazione, riflessi e

abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità), nonchè all'interfaccia

elaboratore - uomo.

In realtà, le prescrizioni minime in materia di lavoro al VDT, sono una

parte abbastanza marginale rispetto agli altri argomenti trattati nel

decreto 626 come, per esempio l'edilizia, la prevenzione incendi, gli

impianti chimici.

Tuttavia l'uso del videoterminale ä un argomento per noi di grande

interesse perchè affronta nel dettaglio un discorso di prevenzione sempre

più attuale.

Il principale aspetto innovativo del 626/94, che si occupa di luoghi di

lavoro ubicati all'interno dell'azienda, è la filosofia di provenienza

comunitaria racchiusa nel concetto di "valutazione".

Il datore di lavoro è tenuto, ad esempio, a: osservare le misure generali

di tutela (art 3), effettuare la valutazione dei rischi (art 4, 52), in

particolare per i VDT i rischi per la vista, per la postura e

l'affaticamento fisico e mentale, per le condizioni ergonomiche e di igiene

ambientale; il datore di lavoro ä tenuto inoltre ad adottare misure

appropriate per ovviare ai rischi.

Qui il 626/94 introduce una sanzione con arresto da tre a sei mesi o

ammenda da tre a otto milioni, ora leggermente variate con il 242/96. La

direttiva comunitaria ha un approccio diverso: non contempla sanzioni

penali, contenute invece nei nostri decreti presidenziali nazionali 547

del'55 e 303 del '56 e ora nel D.Lgs. 626/94.

CONFORT

Il Decreto intende per lavoratore al VDT colui che utilizza una

attrezzatura munita di VDT in modo sistematico e abituale, per almeno

quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le "interruzioni" (versione

del 242/96 che sostituisce il termine "pause", all'art. 51.1 del decreto

626/94).

Già l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel corso dei lavori di Alma

Ata del 1978, riconosceva che la salute non è riferibile ai fatti solamente

funzionali, in quanto non si identifica con la pura e semplice assenza di

malattia, ma con il benessere psicofisico globale. Il decreto 626 recepisce

questo aspetto innovativo della concezione della salute intesa come

benessere e non come assenza di malattia (art.3.f e 53). Il datore di

lavoro deve infatti assegnare le mansioni al VDT (art 53) anche secondo una

distribuzione del lavoro che consente di evitare il pió possibile la

monotonia (un aspetto importante riguarda la pausa minima prevista di 15

minuti ogni 120 di applicazione al VDT - art 54.3).

PROGETTAZIONE

A carico dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori,

noleggiatori, vi è l'obbligo di rispettare i principi generali di

prevenzione al momento delle scelte progettuali e tecniche (art.6) comprese

quindi le scelte relative a sedie, tavoli, tastiere.

INCONVENIENTI

I principali inconvenienti legati all'uso di VDT possono essere per tutti

la fatica visiva e i disturbi muscolo-scheletrici. Essi possono essere

prevenuti non solo con l'utilizzazione di ambienti e attrezzature

ergonomicamente valide, ma anche con comportamenti adeguati da parte degli

utilizzatori.

LE CAUSE

Le principali cause dei disturbi oculo-visivi sono le condizioni ambientali

sfavorevoli di luce e di aria: l'eccesso o l'insufficienza di illuminazione

generale, la presenza di riflessi sulle superfici lucide, l'abbagliamento

dovuto a finestre o a fonti di luce artificiale non adeguatamente

schermata, la presenza di superfici di colore intenso (dal bianco al nero),

la cattiva qualità dello schermo.

Altre condizioni ambientali sfavorevoli possono essere l'inquinamento

dell'aria interna dato ad esempio da impianto di condizionamento poco

efficiente o l'eccessiva secchezza dell'aria, rumorosità.

Un'altra causa di inconvenienti alla vista sono le condizioni fisiche

quali la presenza di difetti visivi precedenti al lavoro al VDT, non

idoneamente curati, e l'impegno visivo statico, ravvicinato e protratto.

INTERVENTI

In base alle linee guida dell'allegato VII e a recenti studi, per prevenire

i disturbi visivi il tavolo per il lavoro al VDT deve avere una superficie

opaca di colore chiaro, non bianco e non violento; la superficie dello

schermo deve essere ad angolo retto rispetto alla superficie delle

finestre, la luce naturale deve essere regolabile con veneziane, accessori

quali la lampada da tavolo, utile per integrare l'illuminazione generale,

deve essere schermata e non provocare riflessi.

Per prevenire disturbi muscolo-scheletrici si adotteranno alcuni criteri

ovvi ma che è utile ricordare.

Per esempio, un comune sedile da lavoro ergonomico deve essere stabile,

ben regolabile in posizione seduta, ben dimensionato, confortevole e

pratico (basamento antiribaltamento; sedile e schienale ben sagomati, con

consistente imbottitura semirigida, rivestimento traspirante; altezza del

sedile regolabile; schienale medio-alto regolabile in altezza e in

inclinazione e con supporto lombare), con braccioli e deve permettere

all'utilizzatore una certa libertà di movimento.

Un accessorio quale il poggiapiedi è utile per scaricare la tensione delle

gambe e utilissimo per garantire l'appoggio dei piedi alle persone di

piccola taglia: dovrà essere mobile, inclinato, antisdrucciolo, meglio se

regolabile in altezza.

Ora, non è detto che, se una persona non è in possesso di questo tipo di

sedile, sia stata torteggiata. Tra le altre cose bisogna "valutare"

l'impegno temporale dedicato al VDT.

Se volete altre notizie al riguardo, pió specificatamente sulla normativa,

potete mandare le Vs. richieste a:

Adolfo Di Corrado

Dip.Ing.Materiali

Mesiano

tel. 2404-05

fax 1977

In libreria:

"Sicurezza e igiene nel lavoro d'ufficio"

Normativa aggiornata con D.Lgs.242/96, Edizioni ISA

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Weekly message:

"...e ti chiedo:

ti piacerebbe creare un sole

e l'indomani avere i vermi

che dentro e fuori ti scivolano tra le dita?"

da "Scholfield Huxley" di E.L. Masters

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Claudio Della Volpe

Physical Chemistry Researcher

Univ. of Trento - Dept. of Materials Eng.

Polymer and Composite Lab.

Via Mesiano 77

38050 Trento (I)

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Tel +39-461-882409 (10-11-12-13)

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E-mail: Claudio.DellaVolpe@ing.unitn.it

or devol@devolmac.ing.unitn.it

or dellavolpe@chemna.dichi.unina.it

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